(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       75 del 3 giugno 2002).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
    1.  La  presente  legge  disciplina,  sulla base delle competenze
legislative   regionali  di  cui  all'art.  117  della  Costituzione,
l'esercizio  delle funzioni amministrative connesse alla gestione del
demanio  marittimo  e  di  zone  del mare territoriale conferite alle
regioni  dalla  lettera  l)  del  comma  2  dell'art. 105 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
    2.  L'azione  regionale  in  materia  di demanio marittimo e mare
territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:
      a) sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza, ai sensi
del primo comma dell'art. 118 della Costituzione;
      b) semplificazione dell'azione amministrativa;
      c) completezza,  omogeneita'  delle  funzioni,  unicita'  della
responsabilita' amministrativa;
      d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le
necessarie   forme   di   cooperazione  e  procedure  di  raccordo  e
concertazione;
      e) accessibilita'  ai  beni  del  demanio  marittimo ed al mare
territoriale e loro fruibilita',
      f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.
    3.  L'attivita'  della Regione Emilia-Romagna e', in particolare,
finalizzata allo sviluppo delle attivita' compatibili con la tutela e
la conservazione dell'ambiente, nonche' allo sviluppo delle attivita'
di  pesca, acquacoltura e delle attivita' ad esse correlate in quanto
compatibili   con  la  conservazione  e  l'incremento  delle  risorse
alieutiche.
    4.  L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire
la   conservazione  e  la  valorizzazione  dell'integrita'  fisica  e
patrimoniale  del  bene  pubblico  oggetto  dell'uso  e deve pertanto
essere  esercitata  in coerenza con criteri ed interventi finalizzati
al ripristino dei litorali nelle singole unita' fisiografiche.
    5.  Resta  salva  la  disciplina  delle  funzioni  previste dalla
vigente  normativa  regionale  in materia di difesa del suolo e della
costa.
    6.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  si
applicano  i  principi  e  le  disposizioni  della legge regionale 21
aprile   1999,  n.  3,  nonche'  le  disposizioni  del  codice  della
navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.