(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 3 giugno 2002). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. 2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi: a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della Costituzione; b) semplificazione dell'azione amministrativa; c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della responsabilita' amministrativa; d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione; e) accessibilita' ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilita', f) salvaguardia e tutela dell'ambiente. 3. L'attivita' della Regione Emilia-Romagna e', in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attivita' compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca, acquacoltura e delle attivita' ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche. 4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrita' fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unita' fisiografiche. 5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa. 6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, nonche' le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.